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POSSIBILE – NORMATIVA APPLICABILE ALLA FASE FONDATIVA

 

Premessa

L’Associazione Possibile, deliberando la transizione a soggetto politico riconosciuto ai sensi delle norme vigenti, ha approvato a tale fine il presente regolamento che disciplina la fase fondativa, mirando a garantire una più ampia partecipazione.

Al termine della fase fondativa l’Associazione si darà un nuovo Statuto approvato dall’Assemblea degli iscritti, che regolerà l’organizzazione nazionale e territoriale nel pieno rispetto dei principi della democrazia e della partecipazione.

 

Articolo 1 – Natura provvisorio del presente documento e definizione della fase fondativa

 

1. Il presente documento ha carattere provvisorio.

2. L’Associazione, anche attraverso gli organismi provvisori di cui all’articolo 8, si impegna, nel corso di una fase fondativa stabilita dal 21 giugno a non oltre il 31 ottobre 2015, ad elaborare, anche attraverso la raccolta dei contributi degli iscritti, una proposta di Statuto.

3. Entro e non oltre lo stesso 31 ottobre 2015 sarà convocata l’assemblea nazionale degli iscritti per discutere e votare la proposta di Statuto idoneo portare a termine la transizione a soggetto politico riconosciuto ai sensi delle norme vigenti, prevedendo, a livello nazionale e territoriale, organismi selezionati in base ai principi di democrazia e partecipazione.

 

Articolo 2 – Carta dei valori

 

1. L’Associazione e i suoi aderenti riconoscono il Patto Repubblicano presente sul sito stesso dell’Associazione, www.possibile.com, come loro carta dei valori, e si impegnano a rispettare e promuovere i principi in esso elencati.

2. L’adesione all’Associazione importa automaticamente la sottoscrizione del Patto repubblicano, il quale è e può continuare a essere sottoscritto anche da persone che, pur riconoscendosi nel suo contenuto, non intendono iscriversi all’Associazione stessa.

 

Articolo 3 – Tesseramento e Albo dei fondatori

 

1. Il giorno 21 giugno 2015 si aprono le adesioni all’Associazione.
Le adesioni avvengono attraverso tesseramento, tramite form appositi presenti sul sito stesso dell’Associazione, www.possibile.com, al fine della costituzione dell’Albo dei fondatori di Possibile.

2. Il tesseramento può avvenire per singoli o per comitati. I richiedenti compilano e inviano tramite il sito il form con i dati previsti, e al fine di perfezionare l’adesione versano all’Associazione la quota annuale di almeno 15 euro per persona.

3. L’Associazione, attraverso gli organi competenti, si riserva il diritto di approvare l’iscrizione dei singoli e la creazione dei comitati, coinvolgendo, se necessario, una serie di facilitatori da individuare sui territori. I facilitatori rappresentano esclusivamente un tramite per agevolare l’adesione all’Associazione anche attraverso la costituzione e il potenziamento dei comitati.

4. Con l’approvazione dell’iscrizione, gli aderenti ricevono le tessere personali, un kit contenente una copia del presente regolamento e una serie di strumenti che l’Associazione mette a disposizione per facilitare la partecipazione e l’attività politica.

 

Articolo 4 – Regolamentazione dei comitati

 

1. Per la creazione di un comitato sono richiesti un minimo di dieci e un massimo di cinquanta aderenti (salvo deroghe stabilite in via eccezionale dall’Associazione). Al momento della richiesta di iscrizione, il comitato sceglie un nome e i suoi membri eleggono un portavoce, fissandone il termine del mandato che, in attesa delle determinazioni statutarie in merito, non potrà eccedere quello stabilito per la conclusione della fase fondativa. Il nome del portavoce è comunicato all’organizzazione nazionale al momento della richiesta di creazione del comitato.

2. Ruolo del portavoce è quello di fare da collegamento con l’organizzazione nazionale e rendicontare l’attività del comitato che rappresenta. Non esistono ruoli di coordinamento territoriale, tutti i comitati sono alla pari tra loro, ed è consentita l’esistenza di più comitati nello stesso ambito geografico, nei limiti della consistenza numerica di cui al comma 1, pur essendo auspicabile una progressiva armonizzazione e integrazione degli stessi. Il loro coordinamento avviene orizzontalmente e con la supervisione dell’organizzazione nazionale; nell’ambito della stesura dello statuto saranno definiti gli ambiti territoriali omogenei all’interno dei quali andranno integrate le loro attività.

3. I singoli tesserati possono scegliere il comitato a loro più vicino cui venire iscritti, se esistente. In caso contrario, l’organizzazione nazionale si riserva di assegnare singoli tesserati a comitati già esistenti, e di stimolare la creazionedi nuovi dove non ne esistono mettendo in contatto tra loro iscritti geograficamente vicini.

 

Articolo 5 – Diritti e doveri

 

1. L’adesione comporta per i tesserati il diritto a far parte dell’Albo dei fondatori di Possibile e a votare nelle fasi fondative del soggetto politico. Con essa i tesserati si impegnano a rispettare il presente regolamento provvisorio e il Patto Repubblicano al quale hanno automaticamente aderito, a promuovere le adesioni all’Associazione, a sostenere le sue campagne e a partecipare e promuovere le relative iniziative.

2. L’Associazione, anche attraverso gli organismi provvisori di cui all’art. 8, si riserva il diritto di effettuare consultazioni rivolte al proprio database o completamente aperte.

3. Non è consentita l’iscrizione contemporanea ad altri soggetti politici nazionali.

4. L’Associazione, attraverso gli organismi di cui all’art. 8, i comitati e gli iscritti, promuove invece l’adesione alla propria rete di associazioni, reti civiche e altri soggetti già esistenti, le cui finalità siano compatibili con i valori fondativi di Possibile, i quali mantengono la propria autonomia ma sottoscrivono il Patto Repubblicano e si dichiarano interessati a promuovere iniziative e campagne comuni.

 

Articolo 6 – Uso del nome e del simbolo

 

1. L’Associazione è titolare del nome e del simbolo di Possibile, regolarmente depositato, e ne amministra l’utilizzo.

2. Il simbolo di Possibile è il segno matematico di uguale (=), composto da due bande parallele  di colore bianco, inserito in un cerchio di colore lampone (…) nella parte inferiore del quale reca in carattere maiuscolo la parola “POSSIBILE”.

 

Articolo 7 – Finanziamento e rendicontazione

 

1. Il finanziamento dell’Associazione è rappresentato dalle quote di adesione degli iscritti.

2. Ulteriori risorse per finanziare l’attività dell’Associazione sono costituito da erogazioni liberali e da qualunque forma di donazione, anche on line, dai contributi degli eletti, dalle raccolte a progetto, dalla vendita di libri e oggettistica, secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. L’Associazione al termine della fase fondativa presenta un rendiconto puntuale delle entrate e delle uscite.

4. I comitati gestiscono autonomamente le risorse che raccolgono sui territori, essendo tenuti a presentare al comitato organizzatore di cui al successivo articolo 8 il rendiconto delle entrate e delle uscite al termine della fase fondativa.

 

Articolo 8 – Definizione degli organismi nazionali temporanei

 

1. Al fine di gestire la fase fondativa e ampliare la partecipazione, l’Associazione istituisce organismi temporanei, secondo le previsioni di cui ai successivi commi. Detti organismi durano in carica per tutta la fase fondativa, come stabilita all’articolo 1, durante la quale possono essere integrati con nuove risorse e competenze.
2. Gli organismi temporanei sono:

a) Il comitato scientifico;

b) Il comitato organizzativo;

c) Il garante della partecipazione.

3. Gli organismi temporanei lavorano nel pieno rispetto del principio di collegialità e procedono congiuntamente, avuto riguardo alle specifiche competenze, alla scrittura della proposta di Statuto, da sottoporre alla procedura di approvazione da parte dell’Assemblea, attraverso la partecipazione collettiva, il coinvolgimento di aderenti e personalità, la raccolta di contributi e la loro sintesi,
4. Il comitato scientifico si incarica di sviluppare la proposta politica dell’Associazione, su cui costruire le relative campagne, attraverso la discussione sui temi, la raccolta di contributi e la promozione di consultazioni specifiche, facendo emergere tutte le competenze necessarie e procedendo alla necessaria sintesi.
5. Il comitato organizzativo si occupa di:
– gestire il tesseramento, approvare l’iscrizione dei singoli e la creazione dei comitati;

– approvare l’utilizzo del nome e del simbolo di Possibile per iniziative o su strumenti di comunicazione di carattere locale o nazionale;

– amministrare il database, il sito, e gli strumenti tecnici dell’Associazione;

– promuovere, sulla base delle indicazioni del comitato scientifico, le campagne dell’Associazione e procedere al successivo coordinamento delle stesse;

– gestire la comunicazione, creando contenuti ad hoc, amministrando i canali web, stimolando e sollecitando la partecipazione della comunità dei tesserati e degli iscritti al database;
– organizzare gli eventi nazionali, a partire dal Politicamp;
–  curare la raccolta fondi e la tesoreria, e presentare un rendiconto trasparente della situazione finanziaria;
– gestire gli adempimenti burocratici necessari alla trasformazione dell’Associazione in soggetto politico riconosciuto.

6. Il comitato scientifico e il comitato organizzativo stabiliscono, di comune accordo, modalità di coordinamento delle loro attività.

7. Il Garante della Partecipazione è un organo collegiale, con il compito di assicurare il rispetto delle norme del presente documento, vigilare sulla sua attuazione e dirimere le relative controversie.

Il Garante è composto di tre personalità, di cui almeno una di diverso genere, con rilevante esperienza in campo giuridico, sociale e della partecipazione politica. I componenti possono essere non iscritti all’Associazione ma non debbono essere iscritti a altri partiti o movimenti politici.

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